Sessione Aperta
Corso Muletto
Il Corso Muletto prevede una formazione tecnico-pratica per gli addetti alla conduzione di carrelli elevatori semoventi - Durata 12 ore
I corsi sulle attrezzature da lavoro sono rivolti a coloro che devono conseguire abilitazioni specifiche per l'incarico di alcune mansioni. Attrezzatura da lavoro viene definita nel D.lgs. 81/08 nel titolo III capo I come qualsiasi macchina, apparecchio, utensile o impianto, inteso come il complesso di macchine, attrezzature e componenti necessari all’attuazione di un processo produttivo, destinato ad essere usato durante il lavoro e prevede una serie di obblighi in capo al datore di lavoro per il suo uso sicuro.
All’acquisto dell'attrezzatura, il datore di lavoro dovrà valutare, i requisiti di sicurezza posseduti dalla stessa in base all’articolo 70 del D.lgs. 81/08 e garantire nella messa a disposizione e uso:
• l’adozione di misure tecniche e organizzative che riducano al minimo i rischi nell’uso dell’attrezzatura;
• la manutenzione e il controllo dell’attrezzatura;
• l'informazione, la formazione e l'addestramento del personale addetto all’uso dell’attrezzatura;
• eventuali verifiche periodiche, ove previste.
Il Corso Muletto prevede una formazione tecnico-pratica per gli addetti alla conduzione di carrelli elevatori semoventi - Durata 12 ore
L'Aggiornamento Muletto fornisce il rinnovo dell'abilitazione alla conduzione di carrelli elevatori semoventi - Durata 4 ore
Il Corso PLE con e senza stabilizzatori prevede una formazione specifica per tutti gli addetti al lavoro - Durata 10 ore
Il Corso PLE con o senza stabilizzatori prevede una formazione per gli operatori che utilizzano piattaforme - Durata 8 ore
L'Aggiornamento PLE vuole rinnovare le competenze degli operatori addetti all'utilizzo di piattaforme elevabili - Durata 4 ore
Il Corso Scale e trabattelli prevede una formazione tecnico-pratica per gli addetti all’utilizzo delle attrezzature per le attività in quota - Durata 8 ore
Con particolare riferimento ai corsi sull’uso delle attrezzature di lavoro, in conformità all’Accordo Stato Regioni del 22/02/2012, è richiesta una specifica abilitazione degli operatori conseguibile a seguito dell’esecuzione di corsi di formazione specifici per l'uso dei mezzi richiesti, nonché specifiche modalità per il riconoscimento di tale abilitazione. Inoltre l’Accordo Stato Regioni sottolinea che la durata e i contenuti della formazione necessaria sono da considerarsi “minimi”.
Una specifica abilitazione degli operatori per l'utilizzo delle attrezzature di lavoro è prevista per:
a. Piattaforme di lavoro mobili elevabili;
b. Gru a torre;
c. Gru mobile;
d. Gru su autocarro;
e. Carrelli elevatori semoventi con conducente a bordo (carrelli semoventi a braccio telescopico, carrelli industriali semoventi, carrelli/sollevatori/elevatori semoventi telescopici rotativi);
f. Trattori agricoli o forestali;
g. Macchine movimento terra (escavatori idraulici con massa operativa maggiore di 6000 kg, escavatori a fune, pale caricatrici frontali con massa operativa maggiore di 4500 kg, terne, autoribaltabile a cingoli con massa operativa maggiore di 4500 kg);
h. Pompa per calcestruzzo.
Il conseguimento dell'abilitazione è necessario anche nel caso di utilizzo saltuario od occasionale delle attrezzature di lavoro individuate dall’Accordo 22 febbraio 2012.
I lavoratori incaricati dell’uso di attrezzature devono ricevere una formazione adeguata in rapporto alla sicurezza relativamente:
a. alle condizioni di impiego delle attrezzature;
b. alle situazioni anormali prevedibili da monitorare;
c. sui rischi a cui sono esposti durante l’utilizzo delle strumentazioni da lavoro a loro destinati e di tutte le attrezzature presenti nell’ambiente immediatamente circostante, anche se non usate direttamente da essi, alle eventuali variazioni di tali attrezzature.
Possono erogare i suddetti corsi:
a) le strutture che operano nel settore della prevenzione (Aziende Sanitarie Locali, ecc.) e della formazione professionale delle Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano;
b) il personale tecnico del settore della sicurezza sul lavoro impiegato presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali;
c) l’Istituto Nazionale Assicurazione Infortuni sul Lavoro (INAIL);
d) società di servizi delle associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori;
e) associazioni di professionisti senza scopo di lucro riconosciute dagli ordini o collegi professionali (comma 1 dell’articolo 98 del D.Lgs. n. 81/2008);
f) le aziende che producono, utilizzano, noleggiano o distribuiscono attrezzature (relativamente ai loro lavoratori);
g) i soggetti formatori esperti nella formazione per le attrezzature, con esperienza almeno almeno triennale alla data di entrata in vigore del presente accordo;
h) i soggetti formatori esperti nella formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro, con esperienza di almeno sei anni;
i) tutti gli organismi paritetici e gli enti bilaterali propri del settore delle attrezzature;
l) le scuole edili costituite nell’ambito degli organismi paritetici.
In riferimento ai diversi argomenti, le docenze verranno erogate da docenti con esperienza ultra triennale in materia di prevenzione, salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e con esperienza pratica nell'utilizzo delle attrezzature. Grazie ai nostri formatori professionisti, i partecipanti potranno acquisire tutti gli elementi teorici e pratici per un ottimale utilizzo delle specifiche attrezzature.
I nostri corsi Attrezzature da lavoro sono finalizzati ad apprendere “tecniche operative adeguate per utilizzare in condizioni di sicurezza le attrezzature” che necessitano di abilitazione ed è strutturato in moduli teorici e pratici con contenuti e durata, nonché verifiche intermedie e finali. Inoltre, per quanto riguarda la metodologia di insegnamento/apprendimento si privilegia il coinvolgimento dei partecipanti, attraverso metodologie attive che stimolano l’interesse e favoriscono la discussione su casi pratici provenienti dall’esperienza dei formatori.
A tal fine vengono garantiti:
a) lavori di gruppo, nel rispetto del monte ore complessivo e di ciascun modulo, anche, dove possibile, con il supporto di materiali multimediali;
b) dimostrazioni e prove pratiche, nonché utilizzo da parte dell’allievo dell’attrezzatura sia in condizioni normali che anormali prevedibili (guasto, ad es.), comprese quelle di emergenza.
L’abilitazione deve essere aggiornata ogni 5 anni dalla data di rilascio dell’attestato di abilitazione, previa verifica della partecipazione al corso di aggiornamento. Il corso di aggiornamento ha una durata minima di 4 ore, di cui almeno 3 ore sono relative agli argomenti dei moduli pratici.