Corsi Coordinatore Sicurezza

Corsi Coordinatore Sicurezza

Corsi Coordinatore Sicurezza secondo l'art. 98 comma 2 e l‘Allegato XIV del D.Lgs. 81/2008, sono finalizzati all’acquisizione di conoscenze approfondite riguardo la legislazione vigente in materia di Sicurezza e Salute sui luoghi di lavoro e nei cantieri, e nello specifico:

  • conoscenza e intendimento dell’analisi dei rischi/norme di buona tecnica e criteri per l'organizzazione dei cantieri;
  • conoscenza, comprensione e applicazione delle metodologie per l'elaborazione dei Piani di Sicurezza e Coordinamento (PSC), dei Piani Operativi per la Sicurezza (POS), Piani Sostitutivi della Sicurezza (PSS), etc.

I corsi sono rivolti a tutti coloro che intendono svolgere l’attività di organizzazione, applicazione e controllo delle misure di coordinamento per la sicurezza nei cantieri temporanei o mobili.

I requisiti obbligatori per poter partecipare ai Corsi Coordinatore per la Sicurezza sono

  • il possesso della Laurea in Architettura, Ingegneria, Geologia, Scienze Agrarie o Scienze Forestali,
  • nonché attestazione da parte di datori di lavoro o committenti comprovante l’espletamento di attività lavorativa nel settore delle costruzioni per almeno un anno.
  • In alternativa è necessario aver conseguito il Diploma come Geometra, Perito Industriale, Perito Agrario, Agrotecnico, o essere in possesso di attestazione da parte di datori di lavoro o committenti comprovante l’espletamento di attività lavorativa nel settore delle costruzioni per almeno tre anni.

  • In aggiunta ai titoli di studio ed esperienze sopra indicati, è necessario essere in possesso di un attestato di frequenza, con verifica dell’apprendimento finale, a uno specifico Corso Coordinatore Sicurezza, della durata di 120 ore, rispondente a requisiti definiti per legge.

Corsi disponibili per Corsi Coordinatore Sicurezza

Corsi Coordinatore Sicurezza

Il Corso Sicurezza Cantieri è costituito da tre moduli, oltre alla parte pratica di 24 ore:

  • modulo giuridico di 28 ore
  • modulo tecnico di 52 ore
  • modulo metodologico organizzativo di 16 ore

L'obiettivo generale è quello di preparare i partecipanti ad attuare e garantire la sicurezza nei cantieri attraverso la predisposizione di Piani della Sicurezza coerenti con l’opera da realizzare e con l’attuazione della sorveglianza, delle misure di prevenzione e protezione e di eventuali azioni correttive.

Durante il corso i futuri Coordinatori della Sicurezza andranno ad acquisire:

  • conoscenze normative sul sistema legislativo che regolamenta la sicurezza sul lavoro,
  • conoscenze tecniche sui rischi specifici e sulle tecniche costruttive,
  • capacità di predisporre un Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC), un Fascicolo di prevenzione dell'opera da realizzare,
  • capacità di verificare i Piani Operativi della Sicurezza (POS) dell'impresa affidataria, oltre che delle aziende subappaltatrici che interverranno nell'esecuzione dei lavori,
  • competenze per verificare l'Idoneità Tecnico - Professionale (Allegato XVII), oltre che la gestione Tecnico Amministrativa dell'Azienda (DURC, CCIAA), il Piano di Montaggio Ponteggi (PIMUS).

I Coordinatori svilupperanno quindi competenze

  • analitiche (individuare i rischi)
  • progettuali (conoscere le tecniche costruttive, i materiali impiegati e le tecnologie)
  • organizzative (pianificazione delle modalità organizzative e monitorare i lavori)
  • di verifica (compatibilità del Piano di Sicurezza e Coordinamento PSC e/o del Piano Sostitutivo della Sicurezza PSS con l’andamento dei lavori).

Il D. Lgs. 81/08 ha introdotto l’obbligo quinquennale di aggiornamento, della durata complessiva di 40 ore, per tutti i professionisti che sono già in possesso della qualifica di coordinatori per la sicurezza nei cantieri temporanei e mobili.

Il Corso di aggiornamento per coordinatori della sicurezza permette ai professionisti di dimostrare che le competenze acquisite con l’esperienza sono state mantenute nel tempo tramite percorsi formativi e di aggiornamento continui, che riguardano l’aggiornamento delle normative su analisi dei rischi, la buona tecnica, le metodologie per l’organizzazione dei cantieri, le regole per l’elaborazione dei piani della sicurezza esemplificando e ottimizzando le proprie conoscenze e competenze.

Va sottolineato che, qualora allo scadere del quinquennio il coordinatore della sicurezza nei cantieri temporanei o mobili non abbia seguito o non abbia completato il corso di aggiornamento, non potrà mantenere il suo ruolo.

Il coordinatore per la sicurezza, rappresenta una figura di fondamentale importanza all'interno dei cantieri edili (temporanei o mobili) in quanto ha il compito di garantire il coordinamento tra tutte le imprese impegnate nei lavori, allo scopo di ridurre al minimo o eliminare i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori. Tale compito gli viene affidato dal Committente o dal Responsabile dei lavori (cioè il soggetto per conto del quale l’opera viene realizzata). 

La figura del Coordinatore per la sicurezza assume oggi due funzioni:

  1. è il Coordinatore per la Sicurezza in fase di progettazione (CSP), che svolge i suoi compiti in fase di progettazione dell’opera dei lavori;
  2. è il Coordinatore per la Sicurezza in fase di esecuzione (CSE), che svolge i suoi compiti in fase di realizzazione dell’opera.

Il CSP ha il compito di organizzare le misure di prevenzione e protezione e vigilare sulle misure generali di tutela al fine di salvaguardare la sicurezza e la salute dei lavoratori che eseguono i lavori sull’opera stessa. É una figura presente nei cantieri con più imprese esecutrici, anche non contemporaneamente. Nella fase di progettazione dell'opera il CSP è il punto di riferimento primario del committente, o del responsabile dei lavori.

Per quanto riguarda gli obblighi a carico del CSP, durante la progettazione dell’opera e comunque prima della richiesta di presentazione delle offerte, il coordinatore per la progettazione ha il compito di:

  • "redigere il piano di sicurezza e di coordinamento, cioè il documento mediante il quale si progetta la sicurezza in cantiere";
  • "predisporre un fascicolo contenente le informazioni utili ai fini della prevenzione e protezione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, tenendo conto delle specifiche norme di buonsenso e buona tecnica".

Diversa è la figura del CSE che viene nominata in presenza di più imprese esecutrici, anche non contemporanee, e qualora si aggiungano nuove imprese affidatarie. Nominare il CSE, al momento dell'avvio dell'opera, è un obbligo per il committente o per il responsabile dei lavori. 

Il principale compito del CSE è quello di seguire minuziosamente l'andamento dei lavori. E' incaricato di vigilare e controllare costantemente il cantiere, per assicurare la sicurezza, segnalare inosservanze al committente o al responsabile dei lavori, o alle ASL territoriali e alla Direzione Provinciale del lavoro.

Per quanto riguarda gli obblighi a carico del CSE, invece, il Coordinatore per la Sicurezza in fase di esecuzione ha il compito di:

  • "verificare, con opportune azioni di coordinamento e controllo, l’applicazione, da parte delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi, delle disposizioni loro pertinenti contenute nel Piano di Sicurezza e di Coordinamento PSC e la corretta applicazione delle relative procedure di lavoro";
  • "verificare l’idoneità del Piano Operativo di Sicurezza POS";
  • "conformare il PSC, in relazione all'avanzamento dei lavori e alle eventuali modifiche intervenute, dopo aver valutato le proposte delle imprese esecutrici volte al fine di aumentare la sicurezza in cantiere";
  • "verificare che le imprese esecutrici adeguino, se necessario, i rispettivi POS";
  • "organizzare tra i datori di lavoro, ivi compresi i lavoratori autonomi, la cooperazione ed il coordinamento delle attività nonché la loro reciproca informazione";
  • "realizzare il coordinamento tra i rappresentanti della sicurezza al fine di attuare quanto previsto negli accordi tra le parti sociali";
  • "far presente al committente e al responsabile dei lavori, previa contestazione scritta alle imprese e ai lavoratori autonomi interessati, le eventuali inadempienze, proponendo la sospensione dei lavori, l’allontanamento delle imprese o dei lavoratori autonomi dal cantiere, o la risoluzione del contratto. Nel caso in cui il committente o il responsabile dei lavori non adotti alcun provvedimento in merito alla segnalazione, senza fornire idonea motivazione, il coordinatore per l’esecuzione dà comunicazione dell’inosservanza all'azienda unità sanitaria locale e alla direzione provinciale del lavoro territorialmente competenti";
  • "sospendere singolarmente in caso di imminente e grave pericolo le lavorazioni sino alla verifica della messa in opera degli adeguamenti necessari dalle imprese coinvolte".

Per ottenere l’abilitazione di coordinatore della sicurezza occorre, quindi, avere una formazione unitamente a un percorso di studi adeguato alle difficoltà degli ambienti nei quali si andrà a operare.

Consulta qui tutti i nostri corsi di sicurezza sul lavoro.

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