Corsi Formazione Lavoratori

Corsi Formazione Lavoratori

Fare Corsi di Formazione ai Lavoratori sulla sicurezza è uno dei principali obblighi a carico del datore di lavoro; il quale deve provvedere alla suddetta formazione, secondo i contenuti e la durata previsti dall’Accordo Stato Regioni del 21/12/2011.

Il datore di lavoro deve assicurarsi che ciascun lavoratore riceva una formazione congrua e adeguata in materia di salute e sicurezza, anche rispetto alle conoscenze linguistiche che possiede, con particolare riferimento a due aspetti:

  • Concetti di rischio, danno, prevenzione, protezione, organizzazione della prevenzione aziendale, diritti e doveri dei vari soggetti aziendali, organi di vigilanza, controllo, assistenza;
  • Rischi riferiti alle mansioni, ai possibili danni e alle conseguenti misure e procedure di prevenzione e protezione caratteristici del settore di appartenenza dell’azienda.

Inoltre, la formazione e, ove previsto, l’addestramento specifico (effettuato da persona esperta e sul luogo di lavoro) devono avvenire in occasione:

  • Della costituzione del rapporto di lavoro o dell’inizio dell’utilizzazione qualora si tratti di somministrazione di lavoro;
  • Del trasferimento o del cambiamento di mansioni;
  • Dell’introduzione di nuove attrezzature di lavoro o di nuove tecnologie, di nuove sostanze e preparati pericolosi;
  • Deve essere periodicamente ripetuta in relazione all’evoluzione dei rischi o all’insorgenza di nuovi rischi.


Corsi disponibili per Corsi Formazione Lavoratori

Corsi Formazione Lavoratori

L’Accordo Stato Regioni, al punto 10, riporta le disposizioni di prima applicazione, ovvero, quando deve avvenire la formazione del lavoratore:

“Il personale di nuova assunzione deve essere avviato ai rispettivi corsi di formazione anteriormente o, se ciò non risulta possibile, contestualmente all’assunzione. In tale ultima ipotesi, ove non risulti possibile completare il corso di formazione prima della adibizione del dirigente, del preposto o del lavoratore alle proprie attività, il relativo percorso formativo deve essere completato entro e non oltre 60 giorni dall'assunzione”.

Ciò non significa che i 60 giorni indicati nell’Accordo si intendono come il periodo entro cui il datore di lavoro debba avviare il percorso formativo, ma come il tempo massimo entro il quale il lavoratore lo deve concludere. Ciò è da considerarsi possibile solo ove quest'ultimo non abbia potuto partecipare ai corsi precedentemente all’avvio delle proprie mansioni.

Sempre l’Accordo Stato Regioni del 2011 al punto 4 prevede una durata dei corsi di formazione lavoratori variabile in funzione del settore di appartenenza dell’azienda:

  • 8 ore per aziende ricadenti nella classificazione "Rischio Basso" (disponibile anche in modalità E-Learning),
  • 12 ore per aziende ricadenti nel "Rischio Medio" 
  • 16 ore per aziende ricadenti nel "Rischio Alto", secondo la classificazione basata sui codici ATECO 2007) e che sia composta da un modulo di Formazione Generale (disponibile anche in E-Learning) e un modulo di Formazione Specifica. Quest’ultimo deve essere adattato ai rischi riferiti alle mansioni, ai possibili danni e alle conseguenti misure e procedure di prevenzione e protezione caratteristici del settore o comparto di appartenenza dell’azienda.

La Formazione Specifica può essere svolta in modalità E-learning solo per i lavoratori delle aziende a rischio basso, mentre per i lavoratori appartenenti ad aziende a rischio medio o elevato è richiesta la formazione in presenza.

Inoltre, i lavoratori di tutti i macro settori ATECO devono effettuare un Aggiornamento Formazione Lavoratori della durata di 6 ore ogni 5 anni a partire dalla data di svolgimento della formazione specifica. Tale corso di aggiornamento può essere erogato anche in modalità E-learning.

I contenuti del corso, in conformità a quanto previsto dall’Accordo Stato Regioni, affrontano le evoluzioni e innovazioni della tutela della sicurezza e salute nei luoghi di lavoro. Con particolare attenzione agli aggiornamenti in merito all’organizzazione e alla gestione della sicurezza in azienda dopo il D.Lgs. 81/2008, alle nuove modalità di gestione della formazione dei lavoratori, agli aggiornamenti sulle fonti di rischio e le relative misure di prevenzione affrontati tramite applicazioni pratiche e approfondimenti esemplificativi. È inoltre fornito un approfondimento giuridico-normativo sui principi della tutela della sicurezza e salute nei luoghi di lavoro.

Tutte le disposizioni finora elencate fanno riferimento al “Lavoratore”: colui o colei che, esegue un’attività lavorativa per un datore di lavoro pubblico o privato, indipendentemente dal percepimento di una retribuzione, anche con il puro fine di imparare i segreti di un'arte, di un mestiere o di una professione. Si equipara al lavoratore:

  • il socio lavoratore di cooperativa o di società;
  • l’associato in partecipazione;
  • il soggetto beneficiario delle iniziative di tirocini formativi e di orientamento;
  • l’allievo degli istituti di istruzione e universitari e il partecipante ai corsi di formazione professionale;
  • i volontari del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco e della protezione civile;
  • gli addetti ai lavori socialmente utili”.

Consulta qui i nostri corsi sulla sicurezza sul lavoro.

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