Corsi Antincendio

Corsi Antincendio

Corsi Antincendio prevedono la formazione degli Addetti alle Emergenze, incaricati di mettere in atto le misure di prevenzione incendi e gestione dell'emergenza.

Secondo l’art. 18 del D. Lgs. 81/08, tra gli obblighi del Datore di Lavoro vi è quello di designare preventivamente uno o più lavoratori incaricati dell’attuazione delle misure di prevenzione incendi, lotta antincendio, e gestione dell’emergenza, i quali, non possono, se non per giustificato motivo, rifiutare la designazione.

Tutti i lavoratori Addetti Antincendio per svolgere al meglio la loro funzione devono ricevere una formazione specifica ed adeguata in materia attraverso la partecipazione a specifici corsi antincendio.

Inoltre, l’art. 37 del D. Lgs. 81/08 prevede che ogni addetto alla squadra antincendio effettui un aggiornamento antincendio periodico della formazione anche attraverso lo svolgimento di una prova pratica.

Corsi disponibili per Corsi Antincendio

Corsi Antincendio

L'Addetto Antincendio è il lavoratore incaricato di:

• attuare le misure di prevenzione incendi attraverso regolari controlli di sorveglianza nei luoghi di lavoro;

• gestire le emergenze nei luoghi di lavoro adottando le misure necessarie per evitare lo sviluppo di un incendio (o comunque rivolte a contenerne i danni a persone e cose);

• accertare l'efficienza delle misure di sicurezza antincendio, nonché proporre soluzioni atte ad eliminare o ridurre al minimo i rischi rilevati e applicando i corretti metodi di controllo sui presidi e di manutenzione sugli impianti.

L'Addetto alla lotta Antincendio ha, inoltre, il compito di effettuare, ciascuno in base alle proprie competenze, alla formazione ricevuta e ai mezzi a disposizione, il primo intervento in caso di emergenza fino all'arrivo del soccorso pubblico e, in caso di evacuazione, di assistere tutte le persone presenti a raggiungere un luogo sicuro.

Il Datore di Lavoro, nel compiere la valutazione del rischio incendio, deve tener conto innanzitutto della natura dell'attività svolta, dello stoccaggio delle merci immagazzinate e di tutte le attrezzature che possano essere fonti di inneschi esplosivi, del tasso di infiammabilità delle stesse e dei materiali utilizzati, degli arredi e della quantità delle persone presenti nonché della loro capacità di allontanarsi in caso di emergenza il più rapidamente possibile.

Determinando così l’appartenenza ad una delle tre categorie di rischio: rischio basso (livello 1), rischio medio (livello 2) o rischio alto (livello 3) e la previsione di un programma delle misure antincendio e in particolare:

• misure atte a eliminare, o ridurre, i rischi indicando i relativi tempi di attuazione, al fine di ottenere, nel tempo, un miglioramento del livello di sicurezza antincendio nei luoghi di lavoro;

• attuazione delle misure di sicurezza antincendio adottate, unitamente ai tempi di esecuzione;

• verifica nel tempo delle misure adottate in relazione alla loro efficienza;

• riesame periodico della valutazione del livello di rischio incendio, tenendo conto dei risultati della verifica delle misure poste in essere.

RISCHIO INCENDIO BASSO (livello 1)

Rientrano in tale categoria tutte le aziende non classificabili a medio e alto rischio e laddove, in generale, sono presenti sostanze classificate con bassa reazione al fuoco, le condizioni in loco e di esercizio offrono scarse possibilità di sviluppo di incendio. Inoltre, rientrano nei luoghi a rischio basso gli spazi di lavoro ove la probabilità di propagazione delle fiamme è limitata (ad es. potrebbero rientrare in questa categoria uffici, studi professionali ecc.)

RISCHIO INCENDIO MEDIO (livello 2)

Rientrano in tale categoria le imprese nelle quali sono presenti sostanze infiammabili e/o condizioni di esercizio che possono favorire lo sviluppo di incendi, ma nei quali, in caso di incendio, la probabilità di propagazione dello stesso sarebbe limitata (ad es. potrebbero rientrare in questa categoria i cantieri temporanei e mobili dove si fa uso di fiamme libere e sostanze infiammabili, uffici e aziende con oltre 300 dipendenti, industrie dell’abbigliamento con oltre 75 dipendenti ecc.)

RISCHIO INCENDIO ALTO (livello 3)

Rientrano in tale categoria le imprese nelle quali sono presenti sostanze altamente infiammabili e/o per le condizioni locali e di esercizio sussistono notevoli probabilità di sviluppo di incendi e nella fase iniziale sussistono forti probabilità di propagazione delle fiamme, ovvero non è possibile la classificazione dell'azienda come luogo a rischio di incendio basso o medio (ad es. fabbriche e depositi di esplosivi, centrali termoelettriche, aziende estrattive, cantieri temporanei sotterranei, alberghi, scuole, ospedali ecc.)

Contenuti dei corsi antincendio

I contenuti e la conseguente formazione prevista per i corsi antincendio sono connessi al livello di rischio incendio dell’azienda per la quale operano e prevede:

• 4 ore di formazione per imprese con rischio basso

• 8 ore di formazione per imprese con rischio medio

• 16 ore di formazione per imprese con rischio alto

I lavoratori addetti antincendio delle aziende con un rischio incendio alto dovranno, successivamente alla frequentazione del corso, verificare l'apprendimento presso il Comando dei VVF al fine di conseguire l'idoneità tecnica di cui all'art.3 della Legge n. 609 del 28/11/96.

I programmi dei corsi antincendio riguardano argomenti quali: il rischio incendio legato all’attività e alle specifiche mansione svolte; misure di prevenzione antincendio adottate nei luoghi di lavoro; posizione delle vie di fuga; procedure da adottare in caso di incendio; modalità di chiamata degli Enti preposti alla gestione delle emergenze; esercitazioni periodiche di evacuazione dei luoghi di lavoro.

I nostri Corsi di formazione antincendio sono conformi al recente Decreto Ministeriale del 02 Settembre 2021 e garantiscono un’ottima preparazione delle squadre di emergenza, consulta i nostri corsi di sicurezza sul lavoro.

Go To top