Corso Rappresentante lavoratori sicurezza
Il Corso RLS permette di acquisire adeguate conoscenze circa i rischi lavorativi esistenti sui luoghi di lavoro - Durata 32 ore
I Corsi RLS della durata di 32 ore sono il percorso formativo per svolgere le funzione del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) che in tutte le aziende o unità produttive viene eletto o designato per rappresentare i lavoratori per quanto concerne la gestione e la tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro.
La figura del RLS aziendale è obbligatoria in tutte le aziende, ma a seconda delle dimensioni delle stesse cambia la modalità di nomina del rappresentante.
Nelle aziende o unità produttive con meno di 15 dipendenti il RLS è solitamente eletto dai lavoratori.
Invece nelle aziende con più di 15 lavoratori il RLS è eletto dai lavoratori all’interno delle rappresentanze sindacali aziendali.
Il Corso RLS permette di acquisire adeguate conoscenze circa i rischi lavorativi esistenti sui luoghi di lavoro - Durata 32 ore
L’Aggiornamento RLS 4 ore è rivolto ai Rappresentanti dei lavoratori per la Sicurezza che operano in aziende fino a 50 lavoratori – Durata 4 ore
L’Aggiornamento RLS 8 ore è rivolto ai Rappresentanti dei lavoratori per la Sicurezza che operano in aziende con più di 50 lavoratori – Durata 8 ore
Il Corso RLS Settore Chimico vuole fornire conoscenze sui rischi e sulle tecniche di prevenzione per aziende del settore chimico - Durata 40 ore
Nel primo caso, dove in azienda non è presente nessuna Organizzazione Sindacale, i lavoratori individuano al loro interno la commissione elettorale (almeno due persone con funzione di segretario e scrutatore) e ne comunicano i nominativi all’azienda. Il segretario del seggio elettorale e la direzione aziendale concordano giorno e orario delle elezioni che vengono comunicati ai lavoratori e allo scrutatore almeno 5 giorni prima dell’elezione. Tutti i lavoratori (anche quelli in prova o con contratto temporaneo) votano, in un solo giorno, all’inizio e alla fine di ogni turno, a scrutinio secretato (nella votazione sono eleggibili tutti i lavoratori purché siano dipendenti, per ovvie ragioni sono esclusi i lavoratori in prova).
Il mandato del RLS ha una durata di 3 anni e risulta eletto colui o colei che, nella votazione, ha ottenuto la maggioranza dei voti. Il segretario di seggio elettorale redige il verbale dell’elezione (controfirmato dallo scrutatore) la cui copia viene affissa in bacheca e consegnata all’azienda che entro 10 giorni ha il dovere di comunicare l’avvenuta nomina del RLS all’Organismo Paritetico Territoriale (O.P.T.).
Nel caso in cui in azienda sia presente un’organizzazione sindacale, la procedura da seguire è contenuta all'interno dell’accordo interconfederale di riferimento. Il singolo candidato o i candidati vengono individuati tra i componenti della Rappresentanza Sindacale Aziendale o Rappresentanza Sindacale Unitaria.
Con ulteriore riferimento alla nomina del RLS, il datore di lavoro, secondo l’art. 18 comma 1, lettera a) ha l'obbligo di comunicare all’INAIL il nominativo del RLS eletto e la norma prevede che tale comunicazione debba avvenire annualmente.
L’art. 47, comma 7, D.Lgs. 81/2008 sulla base del numero dei dipendenti individua tre classi di aziende, per ognuna delle quali è previsto un numero minimo di RLS:
I principali compiti svolti dal RLS sono:
Per svolgere le sue funzioni, il RLS deve disporre del tempo che necessita per le sue attività e non deve subire pregiudizio nello svolgimento della sua attività e come esplicitamente previsto dall’Art. 50 comma 2 del D. Lgs. 81/08. Inoltre, deve anche disporre di mezzi e di spazi adeguati.
Particolarmente importante è un' ulteriore figura, individuata all’interno delle rappresentanze dei lavoratori, il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale (RLST). Quest'ultimo, all’interno di tutte le aziende nelle quali non è presente il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, esercita le stesse funzioni e svolge gli stessi compiti del RLS.
Le modalità di elezione del RLST sono stabilite dagli accordi collettivi nazionali, o di categoria, e dalle associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori.
Inoltre, il ruolo di RLS non è compatibile con quello di RSPP (Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione): per ricoprire le rispettive figure sono necessarie due persone diverse.
Il RLS, una volta eletto/a, deve seguire un corso di formazione della durata di almeno 32 ore di cui 12 dedicate ai rischi specifici presenti in azienda e le conseguenti misure di prevenzione e protezione adottate. Il programma, le modalità e la durata del corso di formazione sono stabilite in sede di contrattazione collettiva nazionale (art. 37, comma 11 D. Lgs. 81/08).
Questo percorso formativo consente al RLS di acquisire adeguate conoscenze circa i rischi lavorativi in cui potrebbe incorrere nell'esercizio della propria rappresentanza, specifiche competenze su tecniche di controllo e prevenzione dei rischi stessi, nonché principi giuridici di legislazione generale e speciale in materia di salute e sicurezza sul lavoro, comunitari e nazionali, conoscere l'organigramma della sicurezza e gli obblighi a cui sono sottoposti i soggetti coinvolti, concetti e tecniche di comunicazione.
Nell’Accordo Stato-Regioni del 7 luglio 2016 viene specificato che la formazione dei Rappresentati dei Lavoratori per la Sicurezza è erogabile in modalità e-learning solo se ciò è indicato all’interno della contrattazione collettiva nazionale.
Secondo il D.Lgs. 81/08 il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS) deve obbligatoriamente seguire un corso di aggiornamento annuale:
4 ore per le imprese che occupano dai 15 ai 50 lavoratori
8 ore annue per le imprese che occupano più di 50 lavoratori.
Nel caso di imprese che occupano meno di 15 lavoratori, non è esplicitamente previsto un obbligo di aggiornamento ma è ritenuto opportuno la frequenza di almeno 4 ore di aggiornamento annuali.
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